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Il DPR 11 febbraio 2005 n. 68 recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata (PEC) ha
definito i principi per il funzionamento del servizio di posta
elettronica certificata stabilendo:
• i soggetti del servizio: il mittente, il destinatario ed il gestore
del servizio;
• i momenti dell’invio e della consegna precisando che: «il documento
informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio
gestore, e si intende consegnato al destinatario
se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato,
nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore»;
• le modalità per la dichiarazione degli indirizzi di PEC per privati,
imprese e Pubblica Amministrazione;
• la validità giuridica della trasmissione e della ricezione, attestate
dalle relative ricevute;
• gli elementi tecnici probatori, le caratteristiche di qualità e
sicurezza ed il registro delle operazioni,
rimandati per la definizione puntuale al regolamento tecnico (DM);
• la costituzione di un elenco di gestori tenuto dal Cnipa e le
caratteristiche dei gestori.
Con l’approvazione del DM (
2 novembre 2005) , emesso ai sensi dell’art. 17 del DPR
stesso, si è completato l’iter normativo che consente di attribuire
valore giuridico ai servizi di posta certificata e quindi di inviare in
via telematica, attraverso le e-mail, documenti, istanze e qualsiasi
atto con la certificazione della spedizione.
I messaggi vengono sottoscritti dai gestori con certificati di firma
rilasciati dal Cnipa a partire dall’atto di iscrizione dei gestori
stessi nell’apposito elenco tenuto e pubblicato dal
Cnipa sul proprio sito web.
Ogni messaggio ha un’attestazione temporale secondo modalità e
formato definiti. La stessa attestazione viene riportata nel relativo
record inserito nel registro delle operazioni (log).
Le ricevute di accettazione e consegna forniscono attestazioni
opponibili, quella di presa in carico viene
rilasciata dal gestore del destinatario a quello del mittente ed
evidenzia il momento di passaggio di
responsabilità. Gli avvisi evocano situazioni di errore. La busta di
trasporto, racchiudendo il messaggio
originario, consente di rispettare i principi di integrità,
riservatezza e sicurezza. La busta di anomalia segnala
al destinatario che il messaggio contenuto non proviene da un sistema
di posta certificata ovvero che non è
formato secondo la struttura prevista dalle regole tecniche.
I gestori hanno l’obbligo di conservare il log dei messaggi contenenti
le informazioni per la tracciatura delle
operazioni e per l’emissione, in caso di smarrimento della ricevuta, di
un certificato equivalente. I messaggi
originari inviati dall’utente non vengono conservati.
Informazioni tratte da un articolo apparso sul n. 8 – Novembre 2005 di Innovazione periodico del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) a firma di Francesco Tortorelli Dirigente Cnipa - Servizi di interoperabilità evoluti e cooperazione applicativa.
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