identificazione, autenticazione, impronte digitali, OTP, firma digitale">
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e' lo strumento, riconosciuto dalla legge italiana, che garantisce al documento digitalmente firmato:
Un documento che riporti una firma digitale a norma di legge è equiparabile ad un documento cartaceo con firma certificata da notaio o pubblico ufficiale. Il DPR 445/00 del 28/12/2000 afferma infatti: "il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione della firma sicura, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto".
Grazie alla firma digitale possono essere prodotti e conservati documenti fiscali (fatture, libri, ecc.) senza necessità di stampa su carta. (DM 23/01/2004)
Quindi la firma digitale convalida i documenti informatici, la loro
archiviazione e trasmissione
“Il documento informatico, da chiunque formato, la registrazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge...” DPR 445-art. 8/1
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